Buone nuove per la mobilità sostenibile aziendale

In occasione di un’istanza di interpello presentata da una società che intendeva offrire servizi di Bike To Work ai propri dipendenti mediante App proprietaria, il 21 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha confermato (risposta n. 74Benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica – Art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir”) che i servizi di mobilità sostenibile forniti ai dipendenti come parte del welfare aziendale possono essere esenti dall’IRPEF. 

Questo perché queste iniziative rispondono alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, che sottolinea la deducibilità delle spese relative “a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto… sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.  Si parla in questi casi di “oneri di utilità sociale”, ovvero di spese sostenute dall’azienda per rispondere ai bisogni di rilevanza sociale per i lavoratori e/o i loro familiari, al cui interno possono rientrare anche le iniziative legate alla mobilità sostenibile. 

I servizi compresi nel beneficio includono il carsharing di veicoli elettrici, il bikesharing, lo scooter sharing di veicoli con motore elettrico, il monopattino elettrico, la ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Per le prime quattro tipologie l’esenzione sarà garantita solo se il luogo di lavoro si trova in aree urbane o metropolitane, garantendo così l’effettiva condivisione del mezzo di trasporto.

Questa nuovo chiarimento si inserisce nel solco della precedente circolare della stessa Agenzia (n. 274/2023) di cui avevamo già parlato in un precedente post e che stabiliva che gli incentivi economici erogati per i progetti di mobilità sostenibile non devono essere considerati fringe benefit o redditi da lavoro ma premialità legate a comportamenti virtuosi in termini ambientali e, in quanto tali, non debbano essere tassabili. L’Agenzia aveva inoltre già esentato dall’imposizione fiscale i servizi di car pooling aziendale (risposta n. 461/2019) sottolineando l’importanza di ottimizzare e ridurre i costi sociali relativi al tragitto casa-lavoro-casa.

Si tratta chiaramente di un approccio che mira a rispondere in maniera sempre più concreta e coerente alle esigenze stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per ridurre le emissioni inquinanti e promuovere un utilizzo consapevole delle risorse, oltre a incoraggiare atteggiamenti responsabili verso l’ambiente.

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